Con l’ordinanza pronunciata dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione quinta) è stata respinta la richiesta di sospensiva presentata contro il decreto del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, del 15 giugno 2026, riferito al Calendario venatorio 2026/2027 e tutti gli atti conseguenti, ricorso contro il quale si erano costituite in giudizio la Regione Lazio e la Federazione Italiana della Caccia.
“Un altro risultato concreto ottenuto a favore dei cacciatori italiani, questa volta del Lazio, a dimostrazione dell’impegno costante e attento della Federazione a tutela della corretta applicazione della legge”, ha commentato il presidente nazionale della Federazione italiana della Caccia (Fidc), Massimo Buconi, appresa la decisione del Tar.
Nell’ordinanza il Tar Lazio ha motivato la sua decisione sottolineando che “la domanda cautelare proposta con il ricorso non appare assistita da sufficienti elementi di fondatezza, per quel che concerne, in particolare, i profili afferenti il fumus boni iuris, non essendo stata dimostrata l’illegittimità dell’azione amministrativa e l’implausibilità della contestata calendarizzazione faunistico venatoria per la stagione 2026/2027, il cui onere probatorio ricade sulle associazioni naturalistiche odierne ricorrenti (come peraltro recentemente statuito dal Consiglio di Stato con sentenza n. 6600 del 24 agosto 2026) non risultando a tal fine sufficiente il mero discostamento dal parere, obbligatorio ma non vincolate, espresso a riguardo dall’Ispra”.
“L’esplicito richiamo alla sentenza del Cds di poche settimane fa che ha accolto integralmente l’appello proposto da Federcaccia, fissato principi di diritto fondamentali gratifica e conferma la nostra tenacia nel perseguirla – sottolinea Buconi -. Dire all’indomani di quella sentenza che avrebbe avuto positivi riflessi nella predisposizione dei prossimi calendari venatori e nei contenziosi ancora in atto non era né una vanteria né un modo per promuovere la sottoscrizione di qualche tessera. Federcaccia dimostra con i fatti che il suo principale fine è la tutela della caccia e dei cacciatori, senza distinzione di bandiere, tessere o altro”, conclude.