LA SENTENZA

Taxi, il Tar respinge il ricorso collettivo contro il concorso per il rilascio di 1.000 nuove licenze

Istanza presentata dal Comitato Sostituti Alla Guida Tax di Roma Capitale

Taxi, il Tar respinge il ricorso collettivo contro il concorso per il rilascio di 1.000 nuove licenze
E’ stato dichiarato inammissibile il ricorso amministrativo con il quale il Comitato Sostituti Alla Guida Tax di Roma Capitale contestava il bando (e la relativa graduatoria) del concorso pubblico straordinario indetto dall’Amministrazione capitolina per il rilascio a titolo oneroso di 1.000 nuove licenze taxi. L’ha deciso il Tar del Lazio con sentenza.

La sentenza

I giudici hanno ritenuto il ricorso inammissibile “per insussistenza del relativo presupposto”. In sostanza, premettendo che “Secondo il consolidato e condiviso orientamento della giurisprudenza amministrativa, il ricorso può essere presentato in modalità collettiva, purché sussistano due requisiti: uno di segno di positivo (identità delle posizioni sostanziali e processuali anche in rapporto all’identità delle tesi difensive), l’altro di segno negativo (assenza di conflitti di interesse, anche potenziale, fra le parti)”, il Tar ha ritenuto evidente che il Comitato ricorrente “proprio perché raggruppa una grande quantità di taxisti precari, risente della fisiologica differenziazione di posizione e interesse in merito all’odierna impugnazione, in particolar modo fra quanti hanno interesse ad annullare il bando (perché ritenuto penalizzante) e quanti, invece, vi abbiano partecipato e, in quanto collocati in graduatoria, hanno l’interesse contrario ad acquisire la licenza rilasciata all’esito del procedimento selettivo (o comunque non hanno interesse, anche per motivi diversi, alla caducazione della procedura, ad esempio allo scopo di ampliare la platea dei soggetti titolari, con cui contrattare eventuali, future sostituzioni)”.
Ecco che allora per i giudici “Vi è un chiaro conflitto di interessi, anche solo potenziale, all’interno del Comitato in questione, che, da un lato, fa dubitare della legittimazione ad agire del Comitato stesso e, per converso, si ripercuote sull’intera gamma degli altri partecipanti, i quali, viceversa, pur appartenenti alla medesima categoria professionale, hanno manifestato, aderendo al ricorso, l’interesse all’impugnazione del bando e dei successivi atti applicativi”.