IMPIANTI TERMICI

Riscaldamenti, pubblicata l’ordinanza del sindaco

Viene disposto il periodo di esercizio dal 15 novembre 2026 all'8 aprile 2027 con una durata massima di accensione di 11 ore giornaliere e la riduzione di 1°C della temperatura dell'aria

Riscaldamenti, pubblicata l’ordinanza del sindaco

È stata pubblicata l’Ordinanza del Sindaco di Roma n. 145 del 29 ottobre 2026 con cui viene disciplinato il funzionamento degli impianti termici per la stagione invernale 2026-2027. Viene disposto il periodo di esercizio dal 15 novembre 2026 all’8 aprile 2027 con una durata massima di accensione di 11 ore giornaliere e la riduzione di 1°C della temperatura dell’aria, ossia 17°C +2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e 19°C +2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

L’ordinanza

Per tutti gli impianti termici, come definiti dal Decreto Legislativo 10 giugno 2020, n. 48, presenti sul
territorio di Roma Capitale le seguenti condizioni di esercizio:

1) la riduzione del periodo ordinario di esercizio, stabilendo, per la stagione 2026 – 2027, come periodo
di funzionamento quello compreso tra il 15.11.2026 e l’08.04.2027;
2) il funzionamento per un massimo di 11 ore giornaliere comprese tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun
giorno, mentre per gli Uffici dell’Amministrazione Capitolina per un massimo di 10 ore giornaliere;
3) la riduzione di 1°C della temperatura dell’aria indicata all’articolo 3 comma 1, del DPR n. 74/2013
(ossia 17°C +2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e
19°C +2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici);
di fare salve, in ogni caso, le seguenti deroghe:
A) le condizioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) non si applicano a:
a) edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a
ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l’assistenza ed il
recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
b) sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano
ubicate in stabili condominiali;
c) edifici adibiti ad asili nido, scuole materne;
d) edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
e) edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze
tecnologiche o di produzione.
B) la condizione di cui al precedente punto 2) non si applica a:
a) edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché edifici adibiti ad attività commerciali e
assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle
attività;
b) impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti
esclusivamente ad alimentare gli edifici già derogati dall’applicazione delle condizioni di cui
ai punti 1) e 2), per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine
di mantenere la temperatura dell’acqua nel circuito primario al valore necessario a
garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
c) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo
termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con
programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura
ambiente nell’arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio
continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento
di una temperatura degli ambienti pari a 16°C + 2°C di tolleranza nelle ore al di fuori della
durata giornaliera di attivazione di cui al comma 2 dell’art. 4 D.P.R. 74/2013;
d) edifici pubblici e privati che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili di
cui all’Allegato 3, paragrafo 2, punto 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 e
che pertanto siano dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.
C) la condizione di cui al precedente punto 3) non si applica a:
a) edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a
ricovero o cura di minori o anziani, nonché le strutture protette per l’assistenza e il
recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici,
limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei degenti o
degli ospiti;
b) edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili, le sedi delle rappresentanze diplomatiche e di
organizzazioni internazionali non ubicate in stabili condominiali, per i quali le autorità
comunali abbiano già concesso deroghe motivate ai limiti di temperatura dell’aria di cui al
D.P.R. n.74/2013, basate su elementi oggettivi o esigenze legate alla specifica
destinazione d’uso;
c) edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili per i quali le autorità comunali
abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell’aria, motivate da esigenze
tecnologiche o di produzione che richiedano temperature diverse dai valori limite di cui al
D.P.R. n.74/2013 o dalla circostanza per cui l’energia termica per la climatizzazione
invernale degli ambienti derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro
modo;
d) edifici pubblici e privati che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili di
cui all’Allegato 3, paragrafo 2, punto 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 e
che pertanto siano dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.
4) la non applicazione della condizione di cui al precedente punto 2) agli impianti termici che utilizzano
sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell’opera muraria, per gli impianti con
riscaldamento centralizzato a pompa di calore;
5) la non applicazione della condizione di cui al punto 1) altresì agli edifici pubblici e privati che
utilizzano esclusivamente sistemi di riscaldamento a pompe di calore autonomi o centralizzati,
anche integrati con impianti da fonti rinnovabili;
6) la non applicazione della condizione di cui al punto 3 agli impianti termici condotti mediante “contratti
di servizio energia” ove i corrispettivi sono correlati al raggiungimento del comfort ambientale nei
limiti consentiti dal D.P.R. 74/2013;
7) ai competenti organi di vigilanza di adottare le necessarie misure di controllo per il rispetto della
presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Il testo integrale sul sito del Comune di Roma.